Provinciale di Sassari
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Legge 443

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Legge 443 del 8/8/1985

art. 1. Potestà delle regioni.
In conformità all'articolo 117 primo comma, della Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni artigiane
nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.
Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli enti locali.
nota: L'articolo 117 della Costituzione è stato recentemente sostituito a seguito della entrata in vigore dell'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, recante modifiche al titolo V. Ne consegue che i primi due commi dell'art. 1 sono da considerarsi superati in quanto incompatibili con le nuove disposizioni costituzionali. Si deve ricordare, però, che analoga cosa non può dirsi per il resto della legge, almeno per le disposizioni che comportano effetti sul piano civilistico e previdenziale, in quanto trattasi di materie che restano di esclusiva competenza statale (in quanto indicate dalle lettere l) ed m) del secondo comma dell'art. 117).
art. 2. Imprenditore artigiano.
É imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.
 
art. 3. Definizione di impresa artigiana.
É artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa (nota).
nota: per la definizione di attività agricole vedi ora l'articolo 1 del DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228 che ha sostituito l'art. 2135, c.c. Per la definizione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vedi il c. 1, dell'art. 1, della Legge 25 agosto 1991, n. 287 recante Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi ed il c. 3, dell'art. 7, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante Riforma della disciplina relativa
al settore del commercio.  
É artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. (nota)    
nota: Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 13, LEGGE 5 marzo 2001, n. 57 (v.). Il comma era già stato modificato dall'art. 1, comma 1, LEGGE 20 maggio 1997, n. 133 (v.) dopo l'approvazione della quale recitava: "É artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale." Prima di tali modifiche il testo originariamente inserito nella Legge 8 agosto 1985, n. 443, recitava: "É altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale." N.B. Le parole in corsivo sottolineato sono state soppresse a seguito delle successive modificazioni via via intervenute.  
Recentemente il Governo è stato delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per una riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative -Legge 3 ottobre 2001, n. 366-, che dovrà realizzarsi mediante un necessario coordinamento con le disposizioni generali vigenti ( prevalentemente contenute nel codice civile ), ivi comprese quelle in tema di crisi dell'impresa."
É altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.  (nota)
(nota: Comma inserito con l'art. 1, comma 2, LEGGE 20 maggio 1997, n. 133. )
In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma. (nota)    
(nota: Comma inserito con l'art. 1, comma 2, LEGGE 20 maggio 1997, n. 133.  È da ritenere che questo comma, pur inserito nel’articolo 3, integri la disposizione di cui al comma 3 del successivo articolo 5)
L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.  
  
art. 4. Limiti dimensionali.
L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;(nota)
(nota: Attenzione: i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono stati individuati ex novo dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2001, n.288 recante Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere
elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
 
art. 5. Albo delle imprese artigiane.
É istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.(nota)
(nota: Il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1934, n. 299, recava "Approvazione del testo unico delle leggi sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura e sugli Uffici provinciali del commercio e dell'industria" -originariamente: sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa-. Il Registro delle ditte é stato, di fatto, sostituito dal Registro delle imprese, a seguito della emanazione del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, in attuazione della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, pubblicata nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1994, n. 7, S.O. Si segnala che, ai sensi dell'Art. 38, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" tra le "Funzioni e compiti conservati allo Stato" è inclusa la disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.) IL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1999, n. 558 (v.) - Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per
particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) -, pubblicato sulla G.U. n. 272 del 21 novembre 2000, oltre ad unificare le sezioni speciali dei piccoli imprenditori, ha anche modificato, tra le altre cose, la disciplina  delle iscrizioni nel registro delle imprese, ed attribuito alle  Commissioni provinciali per l'artigianato specifiche competenze in merito alla verifica dei requisiti previsti dalle rispettive normative speciali come necessari per l'esercizio delle imprese di pulizia, installazione d'impianti e autoriparazione, e la loro iscrizione all'Albo imprese artigiane. Analoghe competenze sono state attribuite agli uffici del registro delle imprese, ai fini della iscrizione delle imprese industriali.  
La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici giorni dalla presentazione.
L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata, che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della società. (nota)
nota: Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 13, LEGGE 5 marzo 2001, n. 57 (v.).
In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato. (nota)
(nota: sull'argomento vedi però anche la nuova disposizione di cui al penultimo comma dell'articolo 3)  
L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.
Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.
Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano
alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali. (nota)
(nota: La disposizione deve ritenersi implicitamente abrogata e sostituita, ai sensi dell'ultima frase dell'articolo 15 delle preleggi con la entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), dal comma 2, lettera f), dell'articolo 4, di detto Dlgs che dispone: «2. Il presente decreto non si applica: f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;»)
Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
art. 6. Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane.
I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui al precedente articolo 5.
Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.
In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.
Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività, delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti associativi possono
partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo.
Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
art. 7. Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio.
La commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 comma. (nota)
(nota: Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 13,  LEGGE 5 marzo 2001, n. 57 (v.).)
La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.
La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 terzo comma, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane. (nota)
(nota: Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 13,  LEGGE 5 marzo 2001, n. 57 (v.).)
Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3. 4 e 5 terzo comma nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione. (nota)
(nota: Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 13,  LEGGE 5 marzo 2001, n. 57 (v.).)
Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi interessati.
Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
 
art. 8. Istruzione artigiana.
L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell’ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.
Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla regione, con propria legge, a concorrere alle funzioni relative all'istruzione artigiana, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi.
Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo definito dalle convenzioni regionali alle imprese artigiane di cui al comma precedente che ne facciano richiesta e appartengano ai settori di cui alla lettera c) dell'articolo 4.
Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale, la promozione ed il coordinamento delle attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale per gli artigiani.
 
art. 9. Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.
Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.
In questo ambito si dovranno prevedere:
1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 terzo comma, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali; (nota)
(nota: Comma così modificato dal comma 3 dell'art. 13,  LEGGE 5 marzo 2001, n. 57 (v.).)
2) la commissione regionale per l’artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.
 
art. 10. Commissioni provinciali per l'artigianato.
La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.
Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.
Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.
Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.
Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato.
 
art. 11. Commissioni regionali per l'artigianato.
La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.
La commissione di cui al precedente comma è composta:
a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
b) da tre rappresentanti della regione;
c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.
Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.
 
[art. 12. Consiglio nazionale dell'artigianato] (nota)
Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, all'esportazione, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane.
Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:
1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;
2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;
3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;
4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;
5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.
Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
(nota: L'articolo è stato abrogato dal comma dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")
 
art. 13. Disposizioni transitorie e finali.
La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni, di proprie disposizioni legislative.
Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c) dell'articolo 4, rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali redatti in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, numero 1202 .(nota)
(nota: "Attenzione: questo comma ha trovato attuazione col DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2001, n. 288 recante Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura -vedi-, che ha individuato ex novo i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura. Conseguentemente il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, numero 1202, deve ritenersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 262, recante Disposizioni sulla legge in generale.
Possono invece considerarsi ancora vigenti le disposizioni di legge regionale che hanno regolato la materia, in quanto integrative del D.P.R. 228/2001, in quanto lo stesso contiene una nuova elencazione dei suddetti mestieri, ma avente solo valore esemplificativo."  
Le imprese che risultano iscritte nell'albo di sui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.
Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti fra le regioni e le camere.
Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali per l'artigianato è prorogato sin all'insediamento dei nuovi organi previsti dagli articoli 10 e 11 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.
Le norme della presente legge non si applicano nel territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti fa stato a tutti gli effetti di legge. (nota)    
(nota:" In relazione al sesto comma dell'articolo era stato emanata una norma di interpretazione autentica contenuta nel comma 9, dell'art. 5, del D.L. 30-12-1987, n. 536 recante Fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS (G.U. 31-12-1987, n. 304, Serie Generale), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, c. 1, della legge 29 febbraio 1988, n. 48 (G.U. 01-03-1988, n. 50, Serie Generale) che disponeva: « 9. Le disposizioni dell'articolo 13, comma sesto, della legge 8 agosto 1985, n. 443, vanno intese nel senso che la efficacia costitutiva della iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, fa stato, sin dalla data di entrata in vigore delle medesime leggi, a tutti gli effetti, ivi compresa la definizione dell'impresa ai fini previdenziali.» La Corte costituzionale, con sentenza 13-15 giugno 1989, n. 336 (G.U. 21-06-1989, n. 25, Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del sopra citato nono comma dell'art. 5 nella parte in cui dispone che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle Regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale, faccia stato agli effetti della definizione dell'impresa ai fini previdenziali. "  







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